1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e acquisizione dei pareri di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la definizione di nuove norme aventi ad oggetto la disciplina:
a) della gestione e dell'utilizzo dello spettro elettromagnetico;
b) del graduale processo di convergenza tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
c) della completa attuazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro tre mesi dalla assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri,
a) in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2005 (COM (2005) 400 def.), relativa alla gestione dello spettro radioelettrico nell'Unione europea, è prevista, entro il 31 dicembre 2011, la creazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche utilizzabili per i servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri;
b) la creazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche persegue l'obiettivo di una gestione dello spettro elettromagnetico basata sui princìpi di efficienza e di non discriminazione. In particolare:
1) il principio di efficienza impone la massimizzazione del numero dei servizi di comunicazione elettronica erogabili utilizzando una specifica tecnologia in una porzione di spettro prefissata;
2) il principio di non discriminazione impone di assicurare a tutti gli operatori pari condizioni nell'accesso ai potenziali utenti;
c) la disciplina del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche è basata sull'introduzione dei seguenti princìpi:
1) diritto di praticare lo scambio e il commercio dei diritti individuali di utilizzo delle frequenze in determinate bande dello spettro radioelettrico, nell'ambito della fornitura dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, comprese le comunicazioni televisive e radiofoniche a mezzo di reti terrestri;
2) il titolare ha il diritto di utilizzare le frequenze per qualsiasi servizio di comunicazione
3) sono limitati al massimo le restrizioni e i vincoli di natura tecnologica nell'utilizzo delle frequenze garantendo al contempo un'adeguata protezione dalle interferenze in modo tale da consentire la piena realizzazione del processo di convergenza tecnologica;
4) è garantito l'accesso alle informazioni necessarie relative al mercato dello spettro elettromagnetico, in particolare alle informazioni relative all'assegnazione e ai diritti di utilizzo dello spettro già assegnati;
d) sono individuate le parti dello spettro radioelettrico utilizzate a fini di esclusivo interesse pubblico, oppure gestite a livello sovranazionale, non rientranti nell'ambito del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche, nonché quelle riservate ad utilizzo di pubblico dominio;
e) il mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche può coprire le frequenze attualmente utilizzate per i servizi di comunicazioni mobili terrestri, i servizi di comunicazioni fisse senza fili terrestri, i servizi di telediffusione e di radiodiffusione terrestri comprese le frequenze destinate alle radio e alle televisioni nazionali, regionali, locali;
f) l'instaurazione di un regime di scambio e di utilizzo flessibile delle radiofrequenze tiene conto delle esigenze di armonizzazione dell'utilizzo dello spettro a livello dell'Unione europea.
4. I decreti legislativi disciplinano la fase di transizione al mercato delle frequenze tenuto conto in particolare, dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro delle comunicazioni in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, conduce un'analisi
b) il Ministro delle comunicazioni, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituisce un apposito organismo con il compito di coordinare e vigilare la fase di completa attuazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in tecnica digitale con l'instaurazione di un mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche;
c) al fine di consentire la creazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche, le frequenze disponibili, anche a seguito degli interventi sanzionatori e inibitori di cui alla lettera f), sono assegnate mediante asta o altri sistemi di attribuzione delle frequenze soggette al regime di scambio;
d) è previsto l'obbligo a carico degli operatori che si trovano attualmente in posizione dominante di adempiere ai provvedimenti dell'autorità amministrativa, disciplinati dai decreti legislativi, volti a consentire l'avvio di una effettiva concorrenza tra una pluralità di gestori di rete e una pluralità di fornitori di contenuti;
e) il modello base di accesso alla rete è quello basato su accordi di diritto privato; l'autorità amministrativa controlla che non sia ostacolata la concorrenza con l'imposizione di prezzi troppo alti per l'accesso e per l'utilizzazione della rete e che non siano poste in essere altre pratiche elusive della concorrenza;
f) l'organismo di cui alla lettera b) ha il compito di:
1) modificare e ottimizzare, durante le varie fasi della transizione, l'uso delle frequenze destinate alla realizzazione delle reti digitali;
2) evitare o impedire il nascere di posizioni dominanti al fine di consentire la creazione del mercato aperto delle frequenze
3) garantire che i soggetti che si trovano attualmente in posizione dominante nel settore delle comunicazioni sonore e televisive acquisiscano un assetto compatibile con i limiti e i divieti previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 e con il divieto di cui all'articolo 3, comma 5;
4) garantire in modo neutrale e trasparente l'accesso dei nuovi operatori al mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche;
5) coordinare le sequenze temporali delle modifiche alle reti, compresi il cambiamento delle frequenze, lo spostamento dei trasmettitori, le modifiche agli impianti riceventi e l'accensione di nuovi impianti digitali in modo da minimizzare l'impatto interferenziale sull'esistente servizio analogico;
g) è istituito un sistema di certificazione della qualità delle frequenze e di attestazione dell'effettiva estensione delle aree di servizio irradiate;
h) l'organismo di cui alla lettera b), al fine di adempiere ai compiti ad esso assegnati dai decreti legislativi, dispone di adeguati poteri sanzionatori; in particolare può intervenire imponendo alle imprese:
1) di mettere una parte della propria capacità trasmissiva a disposizione di altri fornitori di contenuti in grado di esercitare un'effettiva pressione competitiva;
2) di presentare un'offerta per un accordo, su richiesta di altri operatori, di gestione della rete;
3) di dismettere aziende o rami di azienda, o di rinunciare a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, in modo da garantire l'avvio del mercato delle frequenze in modo compatibile al
4) di cedere le frequenze elettromagnetiche che eccedono i limiti anticoncentrazionistici.